FATTURA ELETTRONICA
La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato della fattura elettronica per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia esercenti imprese, arti o professioni, sia nei confronti di imprese/artisti/professionisti (Business-to-Business o B2B) sia nei confronti di privati (Business-to-Consumer o B2C).
L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non saranno più ammesse per le operazioni nazionali e si considereranno come non emesse, esponendo i cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni (Fatture emesse dal 90% al 180% dell’IVA; Fatture ricevute il 100% dell’IVA)
Le fatture cartacee saranno ancora ammesse per le operazioni con soggetti non residenti. Tali operazioni dovranno essere segnalate all’Agenzia Entrate mediante un’apposita comunicazione transfrontaliera mensile (spesometro mensile 2019 per operazioni con l’estero). Tale adempimento si potrà comunque evitare inviando la fattura elettronica unitamente alla cartacea anche per tali operazioni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, D.P.R. 633/1972 e 2, D.M. 55/2013 una fattura elettronica è un documento:
- emesso e ricevuto in formato elettronico;
- creato esclusivamente in formato XML (eXtensible Markup Language);
- conforme alle specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti;
- firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata;
- recante una marca temporale;
- conservato digitalmente (conservazione sostitutiva).
Le fatture XML devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall’Agenzia delle Entrate.
L’assolvimento degli obblighi di conservazione ai fini fiscali per tutte le fatture elettroniche, avverrà direttamente da parte del Sistema di Interscambio, previa sottoscrizione di una convenzione, ma la conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate avrà una esclusiva valenza tributaria/fiscale, e non anche civilistica.
Per garantirsi l’opponibilità a terzi dei documenti conservati elettronicamente, in sede civilistica, sarà necessario utilizzare sistemi di conservazione diversi da quelli offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica:
La fattura elettronica è recapitata dal SdI:
- al soggetto cessionario/committente oppure,
- per conto del cessionario/committente, ad un intermediario.
Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità:
- tramite intermediari abilitati;
- sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
- con apposite applicazioni internet;
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre o la PEC del cessionario/committente.
Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente Iva non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. In tale ultimo caso, il cedente/prestatore è emetterà la fattura inserendo nel campo “CodiceDestinatario” il codice convezionale di 7 zeri (0000000) e sarà tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.
Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi Iva di registrare il canale telematico – una PEC o un codice destinatario – attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.
Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale o ad un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con il codice convenzionale di 7 zeri (0000000) e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Sempre con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati viene inoltre chiarito che sarà possibile conservare la fattura in formato pdf, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.
Sulle operazioni transfrontaliere è stato chiarito che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione. L’esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall’estero. In questo caso il codice destinatario sarà costituito da 7 x (xxxxxxx).
Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Sono esonerati dagli obblighi di emissione della fattura elettronica:
- i “minimi” (regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011),
- i “forfetari” (regime di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014),
che però sono comunque tenuti ad emettere fatture in formato elettronico per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 1 co. 209 della L. 244/2007).
Considerando le rilevanti sanzioni applicabili e la complessità in caso di inosservanza degli obblighi previsti, nonché l’imminente decorrenza, consigliamo di iniziare prima possibile a pianificare l’avvio della fatturazione elettronica rivedendo i processi aziendali coinvolti.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
INFO – studio@consulenzaziendale.it