Deducibilità consentita solo con pagamenti tracciabili
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, imprese e professionisti devono considerare le nuove regole fiscali relative agli omaggi. Dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entra in vigore la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che integra l’art. 108, comma 2, del TUIR, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento tracciati per poter dedurre le spese per omaggi e rappresentanza.
Obbligo di tracciabilità del pagamento (art. 108, comma 2, ultimo periodo, TUIR)
La nuova disposizione stabilisce che le spese per omaggi e spese di rappresentanza sono deducibili solo se sostenute tramite:
- bonifico bancario o postale
- carte di debito, credito o prepagate (anche tramite Apple Pay o Google Pay)
- assegni bancari o circolari
- sistemi digitali quali Satispay, PayPal o altri strumenti previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997.
La deducibilità è integralmente esclusa per gli acquisti effettuati in contanti, senza eccezioni o soglie di irrilevanza. Il vincolo vale anche per le spese sostenute fuori dal territorio nazionale.
Disciplina fiscale degli omaggi: regole generali invariate
Resta immutata la normativa di base:
- Gli omaggi ai clienti sono integralmente deducibili se il valore unitario non supera 50 euro.
- Se il valore eccede tale soglia, la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza, deducibile entro il relativo plafond calcolato sui ricavi, secondo i consueti criteri di inerenza e congruità.
Nel valutare il limite dei 50 euro, il valore dell’omaggio va considerato globalmente, anche se composto da più articoli.
Ad esempio, un cesto natalizio composto da tre prodotti da 20 euro configura un omaggio unico da 60 euro.
Omaggi costituiti da beni prodotti dall’impresa
Si applicano due criteri:
- per verificare il superamento della soglia dei 50 euro rileva il valore normale ex art. 9 TUIR;
- ai fini della deducibilità nel plafond rileva il costo di produzione.
Esempi:
- valore normale 80 euro, costo di produzione 40 euro → spesa di rappresentanza deducibile nei limiti del plafond per 40 euro;
- valore normale 40 euro, costo 30 euro → omaggio interamente deducibile per 30 euro.
Prestazioni di servizi gratuite
Le regole sugli omaggi riguardano esclusivamente i beni ceduti gratuitamente.
Gli omaggi aventi ad oggetto servizi (es. voucher per prestazioni) non possono beneficiare della deduzione integrale entro 50 euro e rientrano pertanto nella disciplina generale delle spese di rappresentanza.
Omaggi e iniziative rivolte ai dipendenti
Per gli omaggi ai dipendenti:
- i relativi costi sono deducibili come spese per prestazioni di lavoro (art. 95, comma 1, TUIR);
- non si applica l’obbligo della tracciabilità del pagamento.
Le spese per eventi aziendali natalizi e attività ricreative sono deducibili entro il limite del 5‰ delle spese per lavoro dipendente (art. 100, comma 1, TUIR).
Rientrano tra queste anche cene aziendali presso ristoranti o altre strutture esterne. Per le spese relative a somministrazione di alimenti e bevande si applica la limitazione del 75% prevista dall’art. 109, comma 5, TUIR.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

