Di seguito gli aspetti rilevanti dei due crediti d’imposta attivati dal Ministero del Turismo.
1) BONUS FISCALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
2) BONUS FISCALE AGLI ALBERGHI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D’ARREDO
1) BONUS FISCALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza di riconoscimento del credito solo:
a) gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra – ricettivi che risultino appartenere alla Divisione 55 (alloggio);
b) le agenzie di viaggio e i tour operator appartenenti alla divisione 79.11.00 e 79.12.00, che applichino lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e s.m. e che risultino appartenerne, per l’anno finanziario di cui chiedono il credito d’imposta, al Cluster 10 o al Cluster 11.
Non possono presentare domanda gli agriturismi.
Spese ammissibili
– acquisto e installazione di modem/router e/o dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale) per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti in qualità di servizio gratuito e dotati di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
– acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
– acquisto software e/o hardware (server, hard disk) per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
– contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
– contratto di fornitura di prestazioni e di servizi per spese relative a servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
– contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e/o acquisto di software per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
– contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e tutoraggio) per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attivita’ di sviluppo di cui al precedente punto, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sotto indicati, in regime “de minimis”.
Periodo d’Imposta
2014-2016
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta riconosciuto si può utilizzare esclusivamente per compensazione tramite presentazione del modello F 24 da inoltrare tramite i servizi telematici all’Agenzia delle entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta riconosciuto cade in prescrizione dopo 10 anni.
Per le spese sostenute nel 2016:
– la compilazione delle istanze dovrà avvenire dal 6 al 21 febbraio 2017;
– la presentazione delle istanze dovrà avvenire dal 22 al 28 febbraio 2017 (click day).
2) BONUS FISCALE AGLI ALBERGHI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D’ARREDO
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il decreto riconosce alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito d’imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
Il credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’agevolazione e’ concessa a ciascuna impresa nel rispetto del regime “de minimis”, e comunque fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.
Il credito di imposta e’ alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Soggetti beneficiari
Per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o piu’ edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonche’ quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Resta ferma la non ammissibilità al riconoscimento del credito d’imposta per le imprese che risultano avere i seguenti codici ATECO all’interno della classifica 55.2
Non possono, inoltre, partecipare al riconoscimento del credito d’imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.
Spese ammissibili al credito d’imposta
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute:
a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:
1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali e’ necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali e’ necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
5) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
6) realizzazione di balconi e logge;
7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa;
b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unita’ immobiliari, quali:
1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
2) interventi di natura edilizia piu’ rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, cosi’ come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalita’ delle persone portatrici di handicap;
4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilita’;
c) relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese per:
1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
2) installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);
d) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, le spese per:
1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.
Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese eleggibili e’, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potra’ beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.
L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta
Si ricorda, infine, che per le spese 2016:
– la compilazione delle istanze dovrà avvenire dal 9 al 27 gennaio 2017;
– la presentazione delle istanze dovrà avvenire dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017 (click day).
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovra’ essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili ;
b) l’attestazione di effettivita’ delle spese sostenute;
c) il credito d’imposta spettante.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, dell’ammissibilita’ in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche’ nei limiti delle risorse disponibili.
Il credito d’imposta concesso per le spese relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo non puo’ comunque oltrepassare il 10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili.
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